Danni da Talidomide

La legge 244 del 2007 (cosiddetta finanziaria per l'anno 2008), articolo 2, comma 363, come modificato ed integrato dall'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, ha introdotto un indennizzo a favore dei cittadini italiani che a seguito di somministrazione del principio attivo talidomide da parte della madre in gravidanza hanno contratto alcune patologie: "L'indennizzo di cui all.art. 1 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, è riconosciuto, altresì, ai soggetti affetti da sindrome di talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco, nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia".

Dopo due anni di attesa il decreto del Ministero della Salute 2 ottobre 2009 n. 163, contenente il Regolamento di esecuzione, ha specificato come segue: "Art. 1. Il presente regolamento disciplina il procedimento per il riconoscimento e la corresponsione dell'indennizzo previsto dall'articolo 1 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco, nelle forme dell'amelia, emimelia,focomelia e micromelia e nati negli anni dal 1959 al 1965".

Con il decreto in sostanza sono state introdotte delle precise barriere temporali: le persone per ottenere l'indennizzo devono essere nate tra il 1959 ed il 1965.
Svariate decine di persone in Italia, le quali presentano identiche lesioni-deformazioni patite dalle persone incluse in quel periodo temporale, ma che sono nate prima o dopo, sono state pertanto estromesse.
Il Ministero della Salute ha ritenuto infatti irricevibili le loro domande di indennizzo, rigettando le rispettive distanze e rifiutandosi di conseguenza di sottoporre a visita medico legale questi soggetti.

Questo Studio, forte di una significativa esperienza giudiziaria in una materia per certi versi assolutamente simile e cioè i danni da trasfusione di sangue infetto o somministrazione di emoderivati, sta studiando una iniziativa giudiziaria ma anche mediatica e politica al fine di conseguire due risultati. Il primo è quello di far conseguire l'indennizzo di cui sopra a tutti i soggetti a prescindere dalla data di nascita che risultino sotto un profilo medico legale affetti da patologie causalmente riconducibili alla somministrazione del principio attivo talidomide.
Il secondo obiettivo, più ambizioso, ma in qualche modo direttamente collegato al primo, è quello di verificare la possibilità di citare per danni il ministero della salute per non aver posto in essere all'epoca dei fatti le misure più idonee a evitare ed impedire la circolazione del principio attivo sul territorio nazionale.
Si tratta di una materia ripetiamo particolarmente simile a quella dei danni da sangue infetto anche sotto il profilo della bipartizione indennizzo/ risarcimento.

Il primo passo posto in essere nelle scorse settimane è stato quello di contattare alcuni importanti medici legali e specialisti al fine di costituire un pool di esperti che possa elaborare una relazione scientifica a supporto delle nostre tesi.
È infatti necessario per noi comprendere più elementi a proposito dei danni causati dalla thalidomide, nonchè dei contorni che si possono dare alla vicenda riguardante i nati prima del 1959 e dopo il 1965, per capire se la thalidomide possa essere la responsabile anche degli handicap patiti dai nostri assistiti.

Un primo punto potrebbe essere l'escludere o il non escludere che, anche dopo il 1965 (anche a fine degli anni 70) il composto fosse in circolazione in Italia. Non importa se in circolazione con o contro l'accordo del Ministero della salute: in circolazione. Ad esempio, la Grunenthal produceva la polvere, per noi sarebbe estremamente utile capire se e dove questa sia entrata o rimasta in Italia anche dopo tale data.

Abbiamo ritenuto che fosse importante poter infatti escludere che a causa dei danni fosse ascrivibile a problemi di natura genetica e stabilire se vi siano delle ragionevoli motivazioni per cui due casi apparentemente similari dal punto di vista delle lesioni (uno per esempio al quale è stato concesso di indennizzo, ed uno al quale non è stato concesso di indennizzo) vengano trattati diversamente dal Ministero della Salute.

Ci chiediamo anche se non possa esistere la possibilità che un altro elemento, un altro farmaco, o altro possa aver causato la mutazione genetica responsabile delle deformazioni. Naturalmente in questo caso ci troveremmo al di fuori del caso della thalidomide, ma non per ciò non saremmo interessati ad approfondire l'indagine.

Questa nostra iniziativa ha subito nelle scorse settimane una significativa accelerazione alla luce dell'incontro svoltosi a Roma il 12 aprile scorso, nel corso dell'Assemblea della Thai, ed in particolare sulla base della relazione dell'ufficiale medico Dott. Marcello Giannuzzo del Comando Logistico dell'esercito, Dipartimento di Sanità -Ufficio Organizzazione Sanitaria-
Ed infatti in quella sede abbiamo appreso, acquisendone copia, della esistenza di un parere dell' Istituto Superiore di Sanità il quale ha affermato come sia clinicamente impossibile attribuire le malformazioni con certezza all'assunzione di talidomide e distinguerle da altre cause, sottolineando tuttavia come esistano alcune caratteristiche cliniche che potrebbero costituire elementi discriminanti per il giudizio in assenza di prove di effettiva assunzione del farmaco.
Tale parere ha avuto come conseguenza la elaborazione di alcune linee guida formulate dal Ministero della Salute per la trattazione delle pratiche concernenti la legge 244/07: Il giudizio sul nesso di causa deve essere:

  • sempre positivo in caso di documentazione probante l'assunzione del farmaco;
  • ragionevolmente ritenuto negativo quando la malformazione è presente anche nella prole del soggetto malformato e non sia stata prodotta documentazione attestante l'assunzione del farmaco;

negli altri casi "non si può escludere che la malformazione accertata e indicata nel giudizio diagnostico del presente verbale sia stata la conseguenza dell'assunzione del farmaco del talidomide nel periodo indicato dalla legge 244

Orbene, noi riteniamo che sulla base di questa impostazione medico legale non abbia alcun senso logico e giuridico imporre uno sbarramento temporale, del quale l'Istituto Superiore di Sanità non parla mai senza valutare caso per caso se appunto sussistano delle ipotesi che escludano la responsabilità del talidomide è che al contrario accertino la sussistenza di caratteristiche cliniche tipiche dell'assunzione del farmaco.

Il prossimo passaggio sarà quello di individuare il numero di soggetti interessati, acquisire le loro documentazioni cliniche, e quindi incontrarci alla presenza dei medici legali individuati.
Vogliamo chiarire che al momento non vi sarà alcun costo se non un fondo spese complessivo per affrontare le spese vive e i costi del pool medico legale. Nell'ipotesi di inizio di una iniziativa legale giudiziale o extragiudiziale proporremo un accordo basato sul raggiungimento del risultato, senza alcun costo iniziale. Sarà necessario dotarsi tuttavia di documentazione sanitaria e nello specifico:

  • ricerca mutazione nel gene SALL Δ;
  • ricerca mutazione nel gene TBX5;
  • consulenza genetica;
  • RX arti malformati;
  • campione sangue periferico (cariotipo);
  • certificato di assistenza al parto dell'ostetrica/o.

Segnaliamo infine il gruppo Facebook Vittime del Talidomide esclusi dallo Stato.

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