Legge 210/92

La legge del 25 febbraio 1992 n. 210 riconosce un indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati. Si tratta, in particolare, di una pensione che lo Stato concede, a titolo di solidarietà sociale, per testimoniare l'interesse della comunità alla tutela della salute individuale e dunque per fornire un'assistenza a tutti quei soggetti (specificati nell'art. 1 della legge in questione) che hanno subìto danni permanenti dell'integrità psico-fisica, tramite la contrazione del virus dell'HCV, HIV e HBV, a seguito di vaccinazioni obbligatorie o necessarie, o a seguito del contatto con sangue infetto da parte di operatori sanitari durante il loro servizio, o, ancora, a seguito della somministrazione del sangue o di suoi derivati o, infine, a seguito di trasfusione di sangue. A tali soggetti, pertanto, viene riconosciuto il diritto all'indennizzo previa presentazione di una domanda al Ministero della Salute entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di dieci anni in caso di infezione da HIV, entrambi decorrenti dal momento in cui l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno (art. 2 L. 210/92). Solo con la legge 238/1997, che ha apportato alcune modifiche alla legge 210/92, è stato esteso il termine triennale per la presentazione della domanda di indennizzo anche al caso di epatiti post-trasfusionali. Tale somma di denaro viene corrisposta bimestralmente e la sua quantificazione è corrispondente alla categoria (dalla I alla VIII) della Tabella A del D.P.R. 384 del 1981 che viene riconosciuta, a seconda della gravità della malattia, dalla Commissione Medica Ospedaliera in seguito a visita medica. Nel caso in cui la C.M.O. non dovesse riconoscere l'esistenza del nesso causale tra l'evento infettivo e la malattia, o dovesse considerare non tempestiva la presentazione della domanda di indennizzo, potrà essere esperito rimedio amministrativo a mezzo di ricorso gerarchico al Ministero della Salute, entro trenta giorni dalla notifica del giudizio di C.M.O.. Ove anche in tale eventualità non dovesse essere riconosciuto il diritto all'ottenimento dell'indennizzo, potrà essere instaurato, entro un anno, un procedimento giudiziario tramite ricorso innanzi al Giudice del Lavoro. Infine, se la persona danneggiata è deceduta prima di ottenere il riconoscimento dell'indennizzo o prima di farne richiesta, i suoi eredi hanno diritto ad un assegno una tantum di circa 77.468,53 euro nel caso in cui sul certificato di morte risulti che il decesso è avvenuto per cause strettamente connesse all'infezione.

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