Risarcimento trasfusione di sangue ed emoderivati infetti
Il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, spetta a tutti coloro che, a causa dell'assunzione di emoderivati o della trasfusione di sangue, abbiano contratto un'infezione epatica. La possibilità di agire giudizialmente decorre dalla avvenuta conoscenza della malattia contratta e si prescrive in cinque anni per le cause di responsabilità extracontrattuale avverso il Ministero della Salute, e in dieci anni per le cause di responsabilità contrattuale contro l'Azienda Ospedaliera o la Clinica presso cui la trasfusione è avvenuta. La responsabilità del Ministero della Salute prende corpo dal mancato adempimento dei doveri istituzionali di sorveglianza e vigilanza in materia sanitaria e, in particolare, nella produzione, commercializzazione e distribuzione del sangue ed emoderivati. In altre parole, si rimprovera al Ministero la violazione del dovere di vigilare, dovere al quale è coessenziale quello di attivarsi operativamente allo scopo di evitare o, quanto meno, ridurre il rischio delle infezioni virali notoriamente insite nella pratica terapeutica della trasfusione di sangue e della somministrazione di emoderivati tramite l'adozione di una specifica normativa sanitaria. Per tale motivo, le cause posso essere intentate avverso il Ministero della Salute per le trasfusioni praticate fino agli inizi degli anni '90. Ed invero, in tali anni vennero dettate le norme atte a rendere obbligatori per i presidi ospedalieri i controlli sul sangue e sui suoi emoderivati e, di conseguenza, da tale momento sarebbe configurabile solo una responsabilità dell'ospedale per la mancata informativa al paziente dei rischi connessi alla pratica trasfusionale e dunque per la omessa acquisizione del relativo consenso informato.