Rivalutazione ISTAT

Notizia importantissima per i titolari di indennizzo L. 210/92.

Ieri mattina con sentenza n° 293/2011 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del decreto legge 78/10 (art. 11, commi 13 e 14, cd decreto Tremonti) che aveva negato il diritto ai titolari di indennizzo 210/92 di riscuotere la rivalutazione monetaria sulla base del tasso di inflazione programmato.

L'indennizzo, come si sa, è pagato per legge ai cittadini italiani che hanno incolpevolmente contratto AIDS e epatite C a seguito di trasfusioni di sangue infetto o somministrazione di farmaci emoderivati infetti, oltreché a danneggiati da vaccinazioni, ad operatori sanitari con AIDS ed epatite C, familiari di defunti per tali patologie. Si stima che i danneggiati che percepiscono questo indennizzo siano in tutta Italia circa 60.000, anche se il numero esatto non è disponibile poiché il Ministero della Salute non mantiene archivi completi.

Dal 1996 in poi il Ministero della Salute aveva deciso di non rivalutare l'indennizzo, lasciandolo "esposto alla progressiva erosione derivante dalla svalutazione" e facendogli perdere in quindici anni circa il 50% del valore.

Dopo questa storica sentenza tutti i malati che avevano vinto le cause per ottenere in Tribunale l'adeguamento, e che si erano viste negate le somme a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legge 2010, oppure coloro che avevano perso i contenziosi a causa di quello stesso decreto, hanno il diritto di richiedere allo Stato il versamento delle somme fino ad adesso.

Chi non aveva mai proposto una causa allo Stato potrà farlo adesso, avendone da oggi pieno diritto, chiedendo gli arretrati per tutti gli anni (salvo quelli coperti da prescrizione) precedenti.

E poi da oggi in poi tutti i beneficiari dell'indennizzo - sia che avessero, sia che non avessero intentato cause - avranno diritto ad avere il loro beneficio rivalutato anno dopo anno, per tutto il resto della loro vita.

Gli studi Ambrosio & Commodo di Torino e Zancla di Palermo, oltre a continuare ad assistere i loro attuali clienti, accetteranno di tutelare in Italia chiunque sia titolare di indennizzo L. 210/92, indipendentemente dal luogo di residenza.
Una volta ricevuto il mandato professionale, verrà tentata una risoluzione amichevole della controversia a mezzo diffida formale di pagamento di somme.
Qualora l'amministrazione della Salute, o le amministrazioni regionali e/o periferiche, si rifiutassero di provvedere, verranno intentate le necessarie azioni legali.
Ciò avverrà in ogni Tribunale d'Italia, grazie alla capillare rete di collaborazioni con colleghi e studi legali, proseguendo la procedura ampiamente sperimentata che ha portato all'ottenimento di centinaia di sentenze favorevoli precedentemente il decreto legge 78/10 da ieri dichiarato illegittimo.

La documentazione necessaria per iniziare le richieste risarcitorie è poca e di facile ottenimento:

  • documentazione comprovante la titolarità del beneficio ex L. 210/92 (modello di pagamento del Ministero del Tesoro, oppure dell'ASL competente, oppure copia dell'estratto conto bancario – con bianchettamento delle parti non rilevanti)
  • documentazione comprovante la data di presentazione della domanda ex L. 210/92 (copia dell'istanza di indennizzo, copia di qualunque altro documento equipollente)
  • fotocopia fronte retro della carta di identità

Tutti i documenti possono essere inviati scansiti per posta elettronica.
Il primo contatto in ufficio è del tutto gratuito, così come l'invio della diffida formale.
Se le amministrazioni intimate rifiutassero di adeguare l'indennizzo al tasso di inflazione programmato, oppure si rifiutassero di corrispondere gli arretrati accumulati negli anni dai beneficiari, sarà necessario proseguire in giudizio ed i due studi legali garantiscono il contenimento massimo delle loro spettanze, in particolare prevedendo che: nulla sarà dovuto se il risultato non sarà conseguito; che un costo fisso sarà applicato, indipendentemente dal luogo d'Italia ove sarà stato necessario intentare causa.

Per una migliore organizzazione del lavoro gli interessati del nord Italia fino a Roma Nord sono pregati di contattare i colleghi dello studio Ambrosio Commodo di Torino, nella persona dell'avvocato Stefano Bertone o dell'avvocato Chiara Ghibaudo (011.545054), mentre gli interessati risiedenti da Roma Sud in giù sono pregati di contattare lo Studio Legale Zancla nella persona dell'avvocato Ermanno Zancla o dell'avvocato Chiara Carlozzo (091.6090707).

creato da Aurelio Merenda
Sito web realizzato da
Aurelio Merenda
Webdesigner, SEO